Pedofilia, 5 anni a monsignor Capella...
Cinque anni e 5mila euro di multa a monsignor Carlo Alberto Capella, ex diplomatico vaticano, condannato per divulgazione, trasmissione, offerta e detenzione di materiale pedopornografico. Lo ha stabilito il Tribunale vaticano presieduto da Giuseppe Dalla Torre dopo un'ora di camera di consiglio.Nel dettaglio, il Tribunale ha inflitto la condanna "aumentata per la continuazione del reato e bilanciata con le attenuanti generiche del contegno processuale".
"Spero che questa situazione possa essere considerata un incidente di percorso", ha detto Capella in una dichiarazione spontanea ai giudici del Tribunale vaticano. Vestito in clergymen, ha osservato: "Gli errori fatti sono evidenti, come evidente il periodo di particolare fragilità. Sono dispiaciuto che la mia debolezza abbia addolorato la mia famiglia, la mia diocesi e la Santa Sede. Sono pentito e rammaricato. Spero che questa situazione possa essere considerata un incidente di percorso".
Per Capella, che prima che i giudici si ritirassero in camera di consiglio ha detto di voler continuare il percorso terapeutico, il pg aveva chiesto 5 anni e 9 mesi e una multa di diecimila euro. Nella sostanza, l'accusa aveva chiesto ai giudici del Tribunale vaticano di infliggere all'ex numero tre della diplomazia vaticana a Washington l'aggravante dell'ingente quantità di materiale pedopornografico.
Di contro, la difesa di Capella, rappresentata dall'avvocato Roberto Borgogno, aveva chiesto che venisse applicata una pena "contenuta nei minimi applicabili", sostenendo che le contestazioni mosse al presule rientrano in "comportamenti che non sono indice di pericolosità ma di un disagio frutto di una crisi esistenziale maturata alla notizia del trasferimento da Roma a Washington". Contestata anche l'ingente quantità del materiale (tra le quaranta immagini tra foto, video e fumetti). Secondo l'accusa invece, a Capella doveva essere applicata una condanna con l'aggravante dell'ingente quantità che tenesse conto della "volontarietà" e della "reiterazione nel tempo" dei reati contestati.
La sentenza emessa dal Tribunale vaticano nei confronti di monsignor Capella, a quanto si apprende, nei fatti tiene conto dell'aggravante "dell'ingente quantità" di materiale pedopornografico detenuto e divulgato da Capella.
Tuttavia, ai fini della quantificazione della pena, l'aggravante contestata è stata dichiarata equivalente alle attenuanti generiche. Quindi, nella pratica, l'una ha assorbito l'altra. La sentenza di oggi si può considerare una sentenza apripista per questo genere di reato.
L'ex diplomatico vaticano è detenuto in una cella della caserma della Gendarmeria vaticana. Dopo la condanna penale del Tribunale vaticano, il passo successivo potrebbe essere l'istruzione di un processo canonico per la riduzione in stato laicale del monsignore che, nella dichiarazione spontanea ai giudici, prima che si ritirassero in camera di consiglio, ha detto di amare "ancora di più la vita sacerdotale". In caso di istruzione del nuovo processo, le carte processuali passerebbero alla Congregazione della Dottrina della Fede.
LA SENTENZA - "In nome di Sua Santità papa Francesco, - si legge nel dispositivo - il Tribunale, ritenuti i fatti oggetto di contestazione come complessivamente riconducibili alla fattispecie prevista e punita dall’art. 10, comma 3, della legge n. VIII del 2013, ritenute in particolare sussistenti le condotte di divulgazione, trasmissione, offerta, nonché di detenzione a tali fini di materiale pedopornografico, con conseguente assorbimento della più grave fattispecie de qua della sussidiaria ipotesi di cui all’art. 11 della citata legge, visto l’art. 422 c.p.p., dichiara l’imputato Carlo Alberto Capella colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di 5 anni di reclusione, e cinquemila euro di multa".
Nel dettaglio, spiega la sentenza, la pena è stata così calcolata: "Pena base di quattro anni di reclusione e quattromila euro di multa, aumentati per la continuazione nella misura finale indicata, con bilanciamento della contestata aggravante di cui all’art. 10, comma 5, della legge n. VIII del 2013 con le circostanze attenuanti generiche come previste dall’art. 59 c.p., così come modificato dall’art. 26 della legge n. L del 1969, concesse anche in ragione del contegno processuale dell’imputato; visti gli artt. 612 c.p.p. e 36 c.p., ordina la confisca di quanto in sequestro; visti l’art. 39 c.p. e l’art. 429 c.p.p., condanna l’imputato al rifacimento delle spese processuali".
Il collegio giudicante era composto dal presidente Giuseppe Dalla Torre; i giudici Venerando Marano, Bonzano Carlo. L'accusa è stata rappresentata dal Promotore di Giustizia Gian Piero Milano e da Roberto Zannotti...
(Adnkronos)
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