Scandalosa l’accoglienza di minori stranieri in una palestra di Messina...
Scheda - Relazione consegnata da Antonio Mazzeo e Tania Poguisch alla VI Commissione Consiliare – Comune di Messina convocata in data 4 novembre 2015 in ordine alle problematiche relative all’accoglienza dei minori non accompagnati.
Dopo l’ispezione del 12 ottobre 2015 fatta da alcuni attivisti di Borderline Sicilia e dalla parlamentare regionale del M5S, Valentina Zafarana, riteniamo scandalosa, fuori da ogni logica di tutela dei minori e del rispetto della dignità umana, l’accoglienza che il Comune di Messina ha riservato ai minori arrivati il 29 settembre e poi il 9 ottobre a Messina.
I MSNA erano 58, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, quelli che erano stati collocati nella palestra comunale di Gravitelli e che vivevano nella totale mancanza di assistenza, sistemati nell’unico spazio possibile e non accessibile ad occhi indiscreti, cioè nel piano superiore della palestra, mentre all’interno continuavano le attività giornaliere delle società sportive. I minori dormivano su brandine sistemate una accanto all’altra e condividevano due servizi igienici e quattro docce.
Fino alla settimana precedente c'erano anche dei bambini di età inferiore ai 10 anni, per i quali solo qualche giorno prima dell’ispezione, era stato predisposto il trasferimento verso delle comunità idonee. Due minori nel momento dell’ispezione risultavano dispersi perché non erano rientrati nella struttura e non erano stati rintracciati.
I giovani minori ci hanno raccontato che nessuno di loro aveva avuto ancora modo di comunicare alle famiglie di essere giunti in Italia e di essere vivi perché non è stata fornita loro alcuna scheda telefonica.
Nessuno di loro era stato identificato e per nessuno sarebbe stata ancora aperta la tutela legale.
Nessun medico ne’ psicologo si era recato nella struttura per accertare il loro stato di salute e individuare i casi vulnerabili. E' bastato chiedere loro come stavano per raccogliere segnalazioni di sintomi influenzali, malesseri, disturbi e vederli mostrare ferite e parti del corpo dolenti e gonfie.
La metà di questi giovani era di origine egiziana e sempre nel momento ispettivo non abbiamo incontrato un operatore che parlasse l’arabo. Responsabile dell’ente e operatori hanno assicurato la presenza di mediatori che parlano l’arabo, ma i ragazzi hanno più vote ribadito, aiutati da altri che traducevano in inglese, di non avere il supporto linguistico di alcun mediatore.
A prendersi cura di loro solo uno-due operatori per un turno di 12 ore. Sono gli stessi operatori, dipendenti della cooperativa Senis Hospes che gestisce il centro di prima accoglienza per minori “Ahmed”, a dichiararsi volontari.
Sulla base dell’ispezione svolta è evidente che la sistemazione che il Comune di Messina ha predisposto per i minori non trova alcun riferimento nel quadro giuridico relativo all’accoglienza e protezione dei minori stranieri non accompagnati. Continuare a considerare Messina città dell'emergenza non può in alcun modo giustificare il fatto che dei minori vengano accolti in un luogo che non soddisfa né i requisiti strutturali minimi nè quelli essenziali relativi alla sicurezza, protezione, igiene e servizi alla persona previsti per l’accoglienza, come ribadito anche nel più recente decreto legislativo 142/2015, di cui parliamo nella pagina seguente.
Non è chiaro sulla base di quale delibera e convenzione il Comune abbia delegato alla cooperativa Senis Hospes l’accoglienza dei minori giunti a Messina negli sbarchi su citati e in base a quale accordo il Comune di Messina si sia assunta la responsabilità di collocarli in condizioni così estreme e indecenti.
Se è vero che il decreto legislativo 142/2015 (vedi pagina seguente) prevede che in condizione di emergenza, l’accoglienza può essere affidata dalla Prefettura agli enti locali, lo stesso specifica in modo chiaro e netto che la procedura di affidamento deve essere la stessa dei contratti pubblici. E con ciò ribadiamo il superiore interesse del benessere del minore su tutto.
Ente gestore e Comune stanno violando tutti gli obblighi previsti dalla legislazione in materia di accoglienza, tutela dei minori e protezione dei richiedenti asilo.
E per questo riteniamo urgente:
provvedere all’immediato trasferimento dei minori da questo luogo inadeguato e pericoloso sotto tutti i profili;
fare immediata chiarezza di come sia potuto accadere che il Comune abbia attivato l’emergenza in una palestra aperta alle sue attività sportive e agli eventi sportivi domenicali.
Allo stesso modo è doveroso e urgenza fare chiarezza su cosa sta accadendo nei porti al momento dello sbarco. Qual è il margine di azione delle organizzazioni umanitarie accreditate, addette all'informativa legale dei richiedenti asilo e alla tutela dei minori? Quale il loro ruolo nel seguire i trasferimenti di minori e il monitoraggio delle strutture in cui vengono collocati?
La Cooperativa Sociale Senis Hospes, che ha gestito sino a qualche mese fa i centri di prima accoglienza del Palanebiolo e della ex Caserma Gasparro a Bisconte, insieme alla Cooperativa S. Francesco del Consorzio SOL.CO, tra ottobre e novembre 2013 ritenne di poter investire nella sistemazione dell’ex Ipab Conservatori Riuniti (oggi Centro Ahmed in memoria di un bimbo siriano morto in uno dei tragici viaggi e giunto con la famiglia a Messina), per farlo diventare un centro di primissima accoglienza per adulti. Dopo le denunce sulla presenza di decine di minori stranieri non accompagnati presenti al Pala Nebiolo, in situazioni di ingiustificabile promiscuità con adulti, la Prefettura, con un’ordinanza d’emergenza firmata dal Ministro dell’Interno Angelino Alfano, considerata dalla stessa Prefettura di Messina un prolungamento del Palanebiolo, senza i previsti bandi di assegnazione, decideva di collocare i minori presso l’ex Ipab Conservatori Riuniti. Dal 25 novembre 2014 all’interno di questa struttura iniziavano le attività nel centro di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati. La mensa del Centro Ahmed è gestita da “La Cascina Global Service”.
Il 25 novembre 2015 scadrà la convenzione. Cosa ne sarà dei circa 200 minori ospiti nel Centro Ahmed?
Nota 1 - DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142
Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Art. 18. Disposizioni sui minori
1. Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste dal presente decreto assume carattere di priorità il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.
2. Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere all'ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché corrisponda all'interesse superiore del minore.
3. I figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori sono alloggiati con i genitori, i fratelli minori non coniugati o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile.
4. Nella predisposizione delle misure di accoglienza di cui al presente decreto sono assicurati servizi destinati alle esigenze della minore età, comprese quelle ricreative.
5. Gli operatori che si occupano dei minori sono in possesso di idonea qualifica o comunque ricevono una specifica formazione e sono soggetti all'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i minori.
Art. 19. Accoglienza dei minori non accompagnati
1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza, istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (3), per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a sessanta giorni, alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'articolo 18. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future. La prosecuzione dell'accoglienza del minore è assicurata ai sensi del comma 2.
2. I minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale hanno accesso alle misure di accoglienza predisposte dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, fermo restando per i minori non accompagnati non richiedenti protezione internazionale l'accesso alle medesime misure di accoglienza nei limiti di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1- septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati.
3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16. I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo.
4. Il minore non accompagnato non può essere trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6 e 9.
5. L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.
6. Il tutore possiede le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformità al principio dell'interesse superiore del minore. Non possono essere nominati tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore può essere sostituito solo in caso di necessità.
7. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare è tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari.
(3) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281».
Art. 20. Monitoraggio e controllo
1. Ferme restando le attività svolte dal Servizio centrale di cui all'articolo 1-sexies, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno svolge, anche tramite le prefetture
- uffici territoriali del Governo, attività di controllo e monitoraggio della gestione delle strutture di accoglienza previste dal presente decreto. Le prefetture possono a tal fine avvalersi anche dei servizi sociali del comune.
2. L'attività di cui al comma 1 ha per oggetto la verifica della qualità dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza fissati con i decreti ministeriali di cui all'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e agli articoli 12 e 14, comma 2, con particolare riguardo ai servizi destinati alle categorie vulnerabili e ai minori, nonché le modalità di affidamento dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 14 a soggetti attuatori da parte degli enti locali che partecipano alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
Nota 2 - Gli standard regionali previsti per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati previsti dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 600 del 13 agosto 2014
In particolare:
Si prevedono due tipologie diverse di strutture per l’accoglienza, una per la “primissima accoglienza ad alta specializzazione” (con funzioni di identificazione, ecc per una ospitalità non superiore ai tre mesi con ricettività non superiore ai “60 ospiti contemporaneamente” – max 50 nelle normative nazionali, camere da letto con non più di 4 persone per stanza, con l’offerta di una serie di servizi di assistenza e personale specializzato di cui il decreto regionale fornisce modalità, figure, ecc.; coordinatore, assistenti sociali, psicologi, educatori, mediatori culturali e linguistici, operatori legali, ecc.); una di “secondo livello” (nell’ambito degli SPRAR).
Messina 4 novembre 2015 dott. Antonio Mazzeo
dott.ssa Tania Poguisch
(AgoraVox)
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